Il recente Decreto del 30 ottobre 2020, n. 9281513 ha introdotto alcune importanti novità relativamente ai documenti di trasporto. In particolare, ai fini dell’emissione dei documenti di accompagnamento cartacei ed elettronici che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli,.
Le novità introdotte dal nuovo Decreto riguardano:
Il 1° gennaio 2021 sarà possibile emettere il documento vitivinicolo esclusivamente in modalità telematica, nell’ambito dei servizi del SIAN, ad eccezione dei casi definiti dai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo e dall’art. 4
Per il trasporto dei prodotti vitivinicoli che si svolga interamente su territorio nazionale, per i trasporti finalizzati all’esportazione verso un Paese terzo, la cui dogana di uscita è situata in Italia, per Il trasporto delle uve destinate agli stabilimenti promiscui . sarà ancora possibile utilizzare gli MVV cartacei e gli MVV con convalida PEC.
Mentre l’utilizzo dell’MVV elettronico diverrà obbligatorio per il trasporto dei prodotti ottenuti dalle uve, nonché dei mosti concentrati, mosti concentrati rettificati e sostanze zuccherine, confezionati in imballaggi di capacità superiore a 5 litri per i liquidi e 5 kg di peso per i solidi.
Infine, per il trasporto dei prodotti vitivinicoli confezionati che si svolge interamente sul territorio nazionale è consentito utilizzare un documento valido ai fini fiscali, ovvero un DDT integrato con le sottostanti informazioni:
Tale documento può essere utilizzato anche per il trasporto dei prodotti disciplinati dall’art. 7 del D.M. 2 luglio 2013, ovvero quei vini non confezionati contenuti in recipienti di capacità inferiore o uguale a 60 litri, trasportati, con mezzi propri del destinatario, esclusivamente su territorio nazionale, e ceduti direttamente al consumatore finale per uso proprio o familiare, con cessioni singole non superiori a 3 ettolitri.