Le ultime novità introdotte con il Regolamento delegato UE 2018/273, hanno apportato alcune modifiche rispetto alla precedente normativa in vigore in Italia.
Vediamo quando non è obbligatoria l’emissione del documento di accompagnamento vitivinicolo (MVV) per il trasporto delle uve da vinificazione:
Facciamo degli esempi:
Trasporto di uve con percorsi stradali OLTRE i 70 km:
In questo caso è sempre obbligatorio l’MVV, anche se i prodotti sono diretti all’impianto di vinificazione dello stesso produttore o a quello della cantina sociale alla quale è associato.
Trasporto di uve con percorsi stradali ENTRO i 70 km:
Nessun documento per :
* uve o mosti diretti all’impianto di vinificazione dello stesso viticoltore se trasportati da quest’ultimo o da altri per suo conto.
* uve o mosti diretti alla cantina sociale di cui è socio , trasportati da viticoltore, dalla stessa cantina sociale o da altri per loro conto.
Occorre il Documento di Trasporto (DDT) o Fattura Accompagnatoria per:
*uve dirette all’impianto di vinificazione di un acquirente con trasporto a cura del viticoltore o con trasporto a cura dell’acquirente.
Ricordiamo che gli MMV devono essere vidimati dal Comune (“visto partire”) e/o mediante validazione con PEC.
E nel caso di trasporto di fecce e vinacce?
Per le vinacce trasportate alle distillerie, occorre l’ MVV senza vidimazione.
Per le fecce, stessa cosa. Quindi dovranno essere accompagnate dall’MVV senza vidimazione del Comune successiva alla compilazione, ed è necessario l’invio all’Ispettorato Repressione Frodi e convalidato tramite PEC all’ICQRF competente.
Si ricorda inoltre che a partire dal mese di gennaio 2021 sarà obbligatorio l’uso degli MVV-e. Non sarà dunque più possibile utilizzare modelli cartacei.